Requisiti dell’Amministratore di Condominio

L’Art. 71-bis disp. Att. c.c. recita:

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

  • che hanno il godimento dei diritti civili;
  • che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • che non sono interdetti o inabilitati;
  • il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Un ruolo fondamentale è rivestito dal costante ed indispensabile aggiornamento a cui i professionisti del settore devono sottoporsi alla luce del decreto ministeriale n. 140 del 2014, ossia il regolamento emanato dal Ministero della Giustizia recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio, nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.