Un recente decreto del Tribunale di Roma affronta il tema della revoca giudiziale dell’amministratore condominiale.
In particolare, con decreto in data 9.1.2017, il Tribunale capitolino ha ritenuto suscettibile di revoca l’amministratore che sia privo dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 71 bis disp. att. c.c.
Il ragionamento muove dalla considerazione che l’art. 71 disp. att. c.c. disciplina unicamente i casi di successiva perdita dei requisiti previsti dalle lettere da a) a d) del primo comma della predetta disposizione, prevedendo quale rimedio la cessazione dall’incarico e la facoltà di convocare l’assemblea anche ad iniziativa di un solo condomino perché si provveda alla nomina di del nuovo amministratore.
La disposizione richiamata, invece, tace nel caso di mancanza dei requisiti relativi al grado di istruzione secondaria e alla formazione sia iniziale che periodica dell’amministratore.
Secondo il Tribunale, tale omissione non costituisce una “dimenticanza” del legislatore, ma trova conforto nella disposizione di cui all’art. 1129, comma 12, c.c., il quale tra le “gravi irregolarità” che possono determinare la revoca dell’amministratore, prevede anche l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione da parte dell’amministratore dei dati anagrafici e “professionali” richiesti dal secondo comma del medesimo articolo.
Se, dunque, secondo il legislatore, la mera omissione della comunicazione dei requisiti professionali è causa di revoca dell’amministratore, a fortiori la medesima soluzione si impone nel caso, più grave, della assoluta carenza di tali requisiti.
La revoca giudiziale dell’amministratore che non è in possesso dei requisiti professionali, conclude il Tribunale, trova conferma anche nella ratio ispiratrice della riforma introdotta con la Legge n. 220/2012, che ha demarcato in maniera più puntuale i requisiti, le attribuzioni ed i doveri dell’amministratore, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione e professionalizzazione della figura.
Il nuovo art. 71 bis disp. att. c.c., in coerenza con la ratio della riforma, ha imposto specifici requisiti professionali e morali per accedere all’incarico di amministratore, la cui acquisizione e conservazione integra un obbligo per per l’amministratore medesimo e si pone come condizione di efficacia dell’incarico conferito.
E’ interessante notare, da ultimo, che, secondo il Tribunale l’assenza dei requisiti professionali costituisce una violazione di elevata gravità, tale da giustificare ex se sola, la revoca giudiziale dell’organo amministrativo.
In altri termini, non è necessario che l’amministratore, unitamente alla mancanza dei requisiti professionali, abbia commesso gravi irregolarità nella gestione del Condominio, essendo sufficiente l’acclarata mancanza dei requisiti per addivenire alla pronunzia di revoca giudiziale.